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  World Organization of Ambassadors                                                 

L'Organizzazione Mondiale degli Ambasciatori mira a sostenere relazioni internazionali adeguate tra gli stati e le ONG e i diversi settori che determinano una corretta governance dei popoli. Siamo uno strumento efficace di consultazione, tutoraggio e risultati positivi nella mediazione e pacificazione delle comunità, privilegiando l'interesse supremo della persona umana in un'ampia saggezza di azione e nel pieno rispetto dei diritti internazionali di ogni Stato nazione. Siamo un modo efficace e selezionato per risolvere i conflitti e riunire una varietà di prospettive in termini di relazioni diplomatiche. Siamo un'organizzazione al servizio degli interessi degli Stati, nella convinzione che, nonostante le diverse e talvolta dissimili realtà degli Stati parte, un equilibrio tra gli interessi dei popoli sia chiaramente e proficuamente possibile. Possiamo vivere in pace. Siamo in grado di raggiungere l'equanimità e la pluralità se tutti comprendiamo che questa casa, il nostro unico pianeta al momento, deve avere la priorità nelle controversie e nelle rivendicazioni di ciascun gruppo, poiché, soprattutto, deve prevalere la sua sopravvivenza, poiché è quella che ci contiene e senza di essa... chiaramente scompariremmo, insieme alle nostre ricchezze umane e anche ai nostri disordini e aspirazioni insensate. Pertanto, comprendiamo in materia di migrazione inter e intra-continentale e comprendiamo anche in materia di geopolitica e progettazione e sviluppo della gestione della popolazione e rispetto delle differenze raggiungendo un denominatore comune: con la buona volontà la pace è chiaramente possibile. Comprendiamo le questioni dello sviluppo economico produttivo compreso lo sviluppo umano dei partiti e delle comunità e, ovviamente, comprendiamo le questioni dello sviluppo educativo e della formazione professionale, nonché le questioni sanitarie che interessano a livello globale intere comunità. Abbiamo la Rete e l'esperienza per promuovere la buona volontà dei partiti e delle loro organizzazioni ei valori umani nel contesto del villaggio globale, principalmente in America, Unione Europea e Africa. Contare con rappresentanti e diplomatici esperti e formati per l'equanimità dei risultati perché tutti possiamo ottenere ciò che ci avvantaggia se, in parte, contempliamo il reale bisogno del nostro interlocutore e, beneficiando reciprocamente, contribuisce al beneficio dei nostri diversi popoli e ciò, contribuisce alla qualità della vita che ogni fratello umano merita. Ringraziandovi di cuore per la deferenza della vostra importante attenzione, siamo a vostra completa disposizione per le vostre esigenze e preoccupazioni e proponiamo con molto buon senso e speranza la sottoscrizione di accordi quadro e/o specifici accordi nelle aree di nostra legittima competenza: a) Diplomazia pubblica e networking; (b) Relazioni internazionali e interistituzionali; (c) Sicurezza interna; (d) Formazione e insegnamento; (e) Salute ed equilibrio di etnie, religioni e fedi; (f) Sviluppo organizzativo; (g) Sovranità alimentare e produzione agro-zootecnica; (h) Migrazione; "Qualsiasi futuro può senza dubbio essere migliore se valutiamo il passato con coscienza e proiettiamo saggiamente il presente".

   

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                                                Il Nostro statuto                                              

STATUTO ASSOCIAZIONE WORLD ORGANIZATION OF AMBASSADOR’S ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione e Sede E’ costituita l’Organizzazione denominata “World Organization of Ambassador’s” . L’Organizzazione ha la propria sede nel Comune di Assisi, alla via Via Raffaello, opera in Italia e nel mondo, può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la Sede nell’ambito della stessa città, nonché instituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città. E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge quadro nr 266 dell’11.8.1991 e dalle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, che le consente di essere considerata Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e inserirsi all’art. 10 del D.Lgs n 460 del 4.12.1997. I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione, dei Soci, alla vita dell’Organizzazione stessa. La durata dell’Organizzazione è illimitata. TITOLO II FINALITA’ E ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE Art. 2 Finalità L’Organizzazione “World Organization of Ambassador’s” non ha fini di lucro ed intende muoversi in accordo con il Governo, le Istituzioni, e le religioni senza alcuna preclusione di tipo ideologico, politico, religioso, culturale, perseguendo scopi di solidarietà sociale, promozione allo sviluppo, abbattimento della povertà, ed il sostegno delle popolazioni, in particolare con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. L’Organizzazione ha lo scopo di promuovere l’avvicinamento, l’amicizia, il rispetto e la pace tra i popoli, mediante la valorizzazione delle proprie radici storiche, della cultura in ogni sua forma ed espressione, nelle differenze etniche, religiose e culturali, con un particolare riguardo alle tradizioni. L’Organizzazione “World Organization of Ambassador’s – Ong” per perseguire le predette finalità opera mediante: - Le collaborazioni degli Ambasciatori che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali; - L’attuazione di propri autonomi progetti, o partecipando a quelli di altre Organizzazioni di volontariato, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell’Organizzazione in Italia e all’estero. Art.3 Attività Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali: - Promuovere gemellaggi ed attività di scambio e collaborazione tra Enti pubblici e privati italiani ed esteri; - Organizzare e promuovere attività umanitarie, di sostegno e solidarietà, di sviluppo umano e cooperazione internazionale, in collaborazione con Enti pubblici e privati, Organismi e Associazioni; - promuovere ed attuare programmi di sviluppo, tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale; - Riunire, al suo interno, tutte le Associazioni Civili di Ambasciatori e Agenti di Pace e Diritti Umani del Paese, stabilendo con esse principi culturali, sociali, religiosi; - Impegnarsi con entità pubbliche o private di ambasciatori e agenti di pace e diritti umani in qualità di diplomazia pubblica; - Coordinare, regolare e guidare l'attività sociale attraverso le entità associate; - Sostenere attraverso di essa l'insegnamento ed il riconoscimento ufficiale delle specialità di cui siamo responsabili: Commissioni di studio e ricerca, seminari e conferenze, pubblicazioni, scambio e collaborazione con enti pubblici e privati e personalità di spicco; - Agire come organo consultivo, di orientamento e normativo su questioni specifiche relative al lavoro professionale richiesto dalle organizzazioni pubbliche e private; - Promuovere Centri Educativi e di Specializzazione; - Assistenza a migranti e rifugiati; - Generazione di fonti di lavoro. Tutte le attività devono essere svolte senza scopo di lucro e, se del caso, da personale qualificato o da professionisti autorizzati. Art. 4 I Soci L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci che, ad eccezione di quelli onorari, abbiano versato la quota annuale, stabilita dall’Assemblea generale ordinaria, anno per anno; hanno la facoltà di acquistare beni immobili, mobili e immobili; di alienare, ipotecare, permutare e vendere, così come di compiere qualsiasi atto giuridico necessario o conveniente per il raggiungimento del suo scopo. Comma 1 – Gli associati si distinguono in: - Soci fondatori, che sottoscrivono l’atto costitutivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale, condizione per poter partecipare alle assemblee generali con diritto di voto; - Soci ordinari, che sono tenuti al pagamento della quota annuale, condizione per poter partecipare alle assemblee generali con diritto di voto; - Soci sostenitori, che versano contributi volontari, e partecipano alle Assemblee generali senza diritto di voto; Comma 2 La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione, espulsione e radiazione dall’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze e morosità, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Organizzazione o per decesso. I soci espulsi, dimissionari, radiati o cancellati non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno diritto di alcun genere sul patrimonio mobiliare o immobiliare dell'Associazione. Ogni socio ha diritto al voto singolo. Possono aderire all’Organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L’ammissione all’Organizzazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono aderenti all’Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Organizzazione, nonché nominare soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Organizzazione stessa. Gli aderenti all’Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dall’eventuale Regolamento interno. I Soci sono obbligati: ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali; a versare il contributo annuale ed eventualmente stabilito dall’Assemblea; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione. Gli aderenti hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una); di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione; di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Socio che risultasse moroso, relativamente al pagamento della quota annuale, dopo il formale richiamo da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre dalla richiesta formale dello stesso, può essere escluso dall’Organizzazione. Il socio potrà essere reinserito nel Libro Soci senza la necessità di una delibera di nuova accettazione, solo quando avrà versato la quota annuale di iscrizione e quelle, eventuali, arretrate, salvo diversa ed insindacabile determinazione del Consiglio Direttivo. Ogni Socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del rendiconto, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Organizzazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto. TITOLO IV Gli Organi Art. 5 Gli Organi Sociali Sono Organi Sociali dell’Organizzazione: l’Assemblea dei Soci (fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota annuale); il Consiglio Direttivo; Sono altresì costituite le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente; Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) anni, tranne quella del Presidente cha ha durata illimitata. Art. 6 L’Assemblea dei Soci L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti dell’Organizzazione che sono in regola con il pagamento della quota annuale eventualmente stabilita. E’ di norma presieduta dal Presidente dell’Organizzazione che provvede a convocarla. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati; in seduta straordinaria per le modifiche dell’Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Organizzazione stessa. La comunicazione della convocazione deve comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell’Organizzazione. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti. Compiti dell’Assemblea ordinaria sono: eleggere il Consiglio Direttivo; approvare la relazione del bilancio consuntivo annuale che, proposta dal Consiglio Direttivo, viene letta ed illustrata dal Presidente; approva la relazione del bilancio preventivo annuale che, proposta dal Consiglio Direttivo, viene letta ed illustrata dal Presidente; approva la relazione programmatica dell'attività dell'Associazione che, proposta dal Consiglio Direttivo viene letta dal Presidente; su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale annuale a carico dei soci ordinari e dei soci fondatori; ratificare la delibera di cooptazione da parte del Consiglio Direttivo dei soci onorari; eleggere alla scadenza di ogni triennio il Consiglio Direttivo tra i soci fondatori o i soci ordinari aventi diritto. ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza; Compiti dell’Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell’Organizzazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione. Ogni aderente dell’Organizzazione ha diritto di consultare il verbale. Art. 7 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo può essere composto da tre a cinque membri dell’Organizzazione, eletti tra i componenti dell’Assemblea Ordinaria che siano iscritti nel Libro Soci da almeno un triennio e tra i soci fondatori. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di un risultato di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce su richiesta scritta del Presidente, almeno due volte l’anno. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare avviene per lettera semplice, fax, affissione nella bacheca nella sede sociale ovvero telefonicamente almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo). Al Consiglio Direttivo, in qualità di organo collegiale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Organizzazione. Per l’ordinaria amministrazione potrà essere data delega ad uno o più membri del Consiglio, anche separatamente, fissandone i limiti e la durata. In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o per mancanza di disponibilità, per cooptazione di altra persona indicata dall’Assemblea dei Soci. Sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo entro il 30 del mese di Aprile successivo dell’anno interessato. Art. 8 Il Presidente Il Presidente dell’Organizzazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e la sua carica è illimitata. In caso di dimissioni del Presidente, o suo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la Presidenza viene retta con gli stessi poteri o comunque fino alla elezione anticipata del nuovo Presidente, dal Vice Presidente. L'elezione anticipata del nuovo Presidente avviene secondo le norme di funzionamento. Al presidente spetta la tenuta del Libro delle Entrate e delle Uscite e il Libro dei Soci che provvede alla loro compilazione, previa numerazione e vidimazione. Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione redatto dal Presidente, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo che li propone all'Assemblea. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; unitamente al Consiglio Direttivo provvede alla sua gestione ordinaria, convoca lo stesso Consiglio Direttivo e di intesa con quest'ultimo convoca l'Assemblea generale ordinaria. Il Presidente rappresenta l’Organizzazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Organizzazione stessa, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’Assemblea. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Può aprire conti correnti e disporne a firma disgiunta. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 9 Il Vice Presidente Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni e/o sia delegato dallo stesso. Art.10 – TITOLO V Il Patrimonio e le Entrate dell’Organizzazione Le Entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dai contributi volontari dei soci sostenitori ovvero quelli versati dai cittadini, dagli Enti Pubblici, da sovvenzioni o sottoscrizioni, anche pubbliche, da entrate connesse con le iniziative istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; quote di iscrizione; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Art.11 Il Patrimonio Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da: I beni mobili e immobili e danaro pervenuti alla Organizzazione per donazione e/o successione; I beni di ogni specie acquistati dall’Organizzazione sono sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità. I beni mobili di proprietà degli Aderenti o di terzi dati in uso all’Organizzazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito. I beni possono essere acquisiti dall’Organizzazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dai Soci. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Organizzazione per la realizzazione delle attività istituzionali. TITOLO VI Art. 13 Modificazioni dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 C.C.) Art. 14 Scioglimento Lo scioglimento o la cessazione dell’Organizzazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli Aderenti in prima convocazione. In caso di scioglimento o cessazione dell’Organizzazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, L. n° 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VII Art. 15 Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n° 266 del 1991, alla L.r.11 del 1994, al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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